Il secondo comma del 1411 dispone:"Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare."
Come vedi, il terzo acquista il diritto fin da subito. Successivamente può dichiarare di profittare, ma solo al fine di rendere "stabile" (= impedire la revoca o la modifica della stipula in suo favore) il trasferimento già realizzato.
PS: Thanks per i link. Leggerò gli articoli con calma. [emoji106]